Alla luce delle tante modifiche che negli ultimi anni hanno riguardato l’articolo 51, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la scorsa settimana l’Inps ha fornito le istruzioni aggiornate sulla disciplina del welfare aziendale e dei premi di risultato.
La novità principale nell’ampia panoramica fornita consiste nell’indicazione dell’obbligo di versamento del contributo di solidarietà del 10%, dovuto dai datori di lavoro, anche nel caso in cui per scelta del dipendente i premi di risultato siano convertiti in beni e servizi di welfare aziendale.
Con riguardo all’ultimo intervento normativo apportato dal decreto legge 48/2023 (l’elevazione solo per i dipendenti con figli a carico a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, che include nei c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche) INPS specifica che continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, e cioè:
• da un lato la soglia di esenzione fino a 258,23 euro per i lavoratori senza figli a carico mentre, dall’altro
• sui rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente
Inoltre resta ferma, in ogni caso, la regola generale per cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risultino complessivamente superiori al limite previsto dalle disposizioni il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
La circolare segnala inoltre la novità dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 ovvero l’esclusione dall’imposizione fiscale ma NON da quella contributiva del c.d. bonus carburante 2023, che consente di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.